top of page
Immagine del redattoreRoberto Moriconi

Graduatorie ATA prima fascia: il requisito dei 24 mesi deve essere posseduto entro...

Fonte:orizzontescuola

Come ogni anno è atteso in primavera il concorso ATA 24 mesi. Le graduatorie di prima fascia, utilizzate per le supplenze e per i ruoli, si aggiornano annualmente. Si tratta di un concorso per soli titoli, senza prove: per accedere alle graduatorie ATA 24 mesi è necessario aver svolto due annualità di servizio.


Un lettore chiede:

Salve, sono un collaboratore scolastico di III fascia e consulto spesso il vostro sito. Avrei questa informazione da chiedere relativa al concorso ATA 24 mesi: il requisito dei 23 mesi e 16 giorni di servizio svolto deve essere posseduto alla data di inizio del concorso o basta possederlo entro la fine? Mi spiego meglio: se come l’anno scorso il concorso fosse aperto dal 27 aprile al 18 maggio, i 23 mesi e 16 giorni di servizio devono essere già posseduti entro il 27 aprile o se un candidato li matura ad esempio il 10 maggio può parteciparvi ugualmente? Grazie e cordiali saluti.


I 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. Se, ad esempio, le domande scadono il 18 maggio, il lettore deve avere i requisiti richiesti entro il 18 maggio.

Requisiti ATA 24 mesi

I requisiti richiesti per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi sono:


a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;


b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.


Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;


b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);


c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;


d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ;


e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03.


A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.



20 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page