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Abbandono supplenza personale ATA: come funziona la dimissione anticipata

Quest’anno, si è parlato spesso della cosiddetta “Supplenza Covid ATA”. Ci riferiamo all’insieme di contratti di supplenza stipulati nel periodo più difficile dell’emergenza, che riguardano esclusivamente il personale ATA.


Queste supplenze, che hanno aiutato tantissimo le scuole ed i singoli studenti, sono legate amministrativamente alle norme riportate nel D.M. del 13 Dicembre 2000 n. 430.

Ciò significa, che eventuali rinunce o anticipazioni di fine servizio, devono seguire alla lettera le indicazioni del decreto.


Non sono state fatte eccezioni, nonostante si tratti di supplenze “d’emergenza”; la legge continua a far riferimento ai decreti ufficiali.


Scopriamo insieme cosa riportare l’articolo 7 di questo stesso decreto e come devono comportarsi i dipendenti che intendono abbandonare anticipatamente la propria posizione lavorativa.

In questo modo, saprete in anticipo come comportarvi e che tipo di conseguenze potrebbero avere le vostre azioni.


Le norme del Decreto 430


Prima di riportare le esatte parole dell’articolo 7, è importante soffermarsi a considerare il motivo per cui si decide di anticipare la fine del servizio.


Finché la motivazione è giusta, non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Basta pensare a coloro che decidono di abbandonare la supplenza ATA per passare alla supplenza come docente.

Una motivazione simile, del tutto giustificata in termini di vantaggio, non comporta il versamento di una sanzione. Diverso è il caso in cui il motivo non è valido ed è poco sensato.


Di seguito, vi riportiamo quanto scritto dell’articolo 7 comma 1 del D.M. 430:


Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: … l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.


[…]


Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.


In altre parole, non è prevista alcuna sanzione in caso di abbandono giustificato. Al contrario, la rinuncia improvvisa e non giustificata comporta al versamento di una determinata sanzione (stabilita al momento e in base ai danni causati).



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