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Organico Covid docenti e Ata, 170 milioni per la proroga fino al termine delle lezioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.


L’ art. 36 “Misure urgenti per la scuola” contenente:

  • proroga dei contratti COVID (docenti e ATA) sino al termine delle lezioni e comunque non oltre il 15/6/2022 (Nelle scuole dell’infanzia la proroga è fino al 30/6/2022). Si passa da 400 a 570 milioni di euro.

  • incremento del fondo per l’emergenza epidemiologica che sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche (acquisto dispositivi di protezione, nonché ogni altro materiale utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica).

Organico Covid docenti e Ata, ufficiale la proroga

A sorpresa, all’articolo 36 del provvedimento varato dal governo venerdì scorso e pubblicato lunedì sera in Gazzetta Ufficiale, c’è anche la proroga dei contratti Covid docenti e Ata che, dunque, scompaiono dal Decreto Riaperture e vengono inseriti in quello per fronteggiare la crisi derivata dal conflitto russo-ucraino.

170 milioni di euro sono stanziati per coprire i contratti Covid docenti e Ata fino al termine delle lezioni e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno. I contratti in essere sono circa 55mila. Per i 2/3 si tratta di personale Ata, il restate sono docenti.

I contratti Covid, lo ricordiamo, sono contratti stipulati dai dirigenti scolastici per ottenere incarichi temporanei finalizzati “al recupero degli apprendimenti” per i docenti; mentre per il personale ATA si tratta di posti aggiuntivi per affrontare il contesto epidemiologico.


La proroga dei contratti fino al termine delle lezioni rappresenta un importante atto che valorizza il lavoro di docenti e ATA.

ART. 36 (Misure urgenti per la scuola)

  1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

  2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo: a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.



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