Tutti i neo-docenti, o neoimmessi di ruolo, devono superare un “anno di prova” per poter rientrare effettivamente nella categoria degli insegnanti.
In tanti non considerano l’anno di prova come un ostacolo difficile da superare, ma come un normale evento di passaggio che non è possibile evitare.
E’ importante che i neoassunti conoscano tutti gli elementi chiave dell’anno di prova, i requisiti da rispettare e le indicazioni legislative connesse.
In questo modo, è più facile superarlo e prendersi le proprie soddisfazioni, senza paura di aver dimenticato qualcosa.
Vediamo insieme tutte le caratteristiche dell’anno di prova e dell’anno di formazione, così sarete perfettamente informati e pronti ad ogni evenienza.
Cos’è l’anno di prova
Come anticipato, l’anno di prova è uno specifico periodo di servizio, della durata di un anno scolastico, che tutti i neoimmessi in ruolo devono superare per poter ottenere la conferma.
Superata questa tempistica e rispettate tutte le indicazioni, si passa di diritto a “docente di ruolo”, con la dimostrazione delle proprie abilità lavorative.
Contemporaneamente, i neo-docenti devono svolgere cinquanta ore di attività formativa, con lo scopo di “consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali”.
Affinché l’anno di prova sia valido è necessario che vengano registrati 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.
A chi è rivolto
Di seguito, indichiamo nel dettaglio quali sono le categorie di lavoratori tenute a svolgere l’anno di prova ed il periodo di formazione.
E’ utile controllare la propria appartenenza ad uno dei gruppi, così da sapere con sicurezza cosa ci si aspetta facciate.
- Tutti i neoassunti a tempo indeterminato che si trovano al loro primo anno di servizio.
- Tutti gli assunti a tempo indeterminato per cui è stata richiesta la proroga del periodo di prova (o periodo di formazione). A volte la proroga viene richiesta perché c’è stato un ritardo sulla tabella di marcia, o perché l’anno è stato rimandato.
- Tutti gli assunti a tempo indeterminato che hanno ricevuto il rifiuto della convalida dopo l’anno di prova.
- Tutti i neoassunti di ruolo di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.
Le caratteristiche del corso di formazione
Abbiamo visto che l’anno di prova è sempre associato ad un corso di formazione di cinquanta ore, che richiede lo svolgimento di determinate attività.
Così come per la lista delle categorie che devono svolgere l’anno, riportiamo le indicazioni legislative associate al corso di formazione.
- 6 ore divise tra incontri iniziali e restituzione finale
- 12 ore di laboratori formativi
- 12 ore di attività di osservazioni in classe
- 20 ore di formazione online
L’anno di prova può essere rimandato?
L’anno di prova può effettivamente essere rimandato, nel caso in cui il docente sia impossibilitato a svolgerlo.
Le motivazioni che possono essere accettate sono: maternità, congedo, malattia o aspettativa. E’ possibile rinviarlo negli anni successivi, semplicemente presentano la documentazione corretta.
Cosa succede se non si supera
In caso in cui l’anno di prova non venisse superato subito, è possibile richiedere una proroga valida una sola volta (come riportato nel art. 1 comma 119 della legge 107/2015).
Se questo situazione dovesse verificarsi, il dirigente scolastico ha il compito di emettere il provvedimento motivato per la ripetizione del periodo di prova.
Vanno indicati nel documento gli elementi che hanno portato al rifiuto, così da poterli controllare adeguatamente durante l’anno successivo.
Se anche la seconda opportunità, il secondo anno di prova dovesse risultare sfavorevole, il neoimmesso al ruolo sarà ripotato allo stadio precedente.
In ogni caso, è bene precisare che questo tipo di situazioni si verificano veramente di rado.
Chiunque si impegni e dimostrati di essere effettivamente interessato all’insegnamento, non deve
preoccuparsi circa il superamento dell’anno di prova.
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