Un collaboratore scolastico che già lavora su supplenza breve non può accettare una supplenza ATA PNRR al 31 dicembre 2023. Questo perché, secondo la normativa vigente, non è possibile cumulare più di una supplenza breve contemporaneamente.
La normativa di riferimento è il decreto-legge 31 agosto 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2019, n. 138, che all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede che "il personale ATA titolare di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non può essere assunto con supplenze brevi, salvo che, in caso di soprannumerarietà, non sia stato assegnatario di una sede diversa da quella di titolarità".
La circolare MIUR n. 25 del 27 agosto 2023, che ha fornito le indicazioni operative per le supplenze ATA PNRR, ha ribadito tale divieto, chiarendo che "il personale ATA che è titolare di supplenza breve non può accettare una supplenza ATA PNRR".
La situazione è diversa nel caso del completamento orario. In questo caso, infatti, è possibile cumulare la supplenza breve con un'altra supplenza breve o con una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
In sintesi, quindi, un collaboratore scolastico che già lavora su supplenza breve non può accettare una supplenza ATA PNRR al 31 dicembre 2023. Diverso è il caso del completamento orario, che è possibile cumulare con una supplenza breve.
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